Distanze tra edifici.
Le norme che regolano le distanze tra edifici del Codice Civile, avendo natura strettamente privatistica, sono derogabili per volontà convenzionale delle parti o per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 C.C.), oppure per usucapione ventennale (Sentenza Corte di Cassazione 16 luglio 2015, n. 14916).
Non sono invece derogabili le distanze fissate da leggi statali, leggi regionali e regolamenti edilizi.

Le distanze tra edifici previste dalle norme del codice civile:
Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio: 3,0 m
Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3,0 m di altezza: non è considerato per il computo della distanza
Muro di cinta la cui altezza misura più di 3,0 m di altezza: 3,0 m
Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari 5 cm dalla superficie della parete del vicino
Pozzi, cisterne, fosse latrine: 2,0 m
Tubi esterni, condutture: 1,0 m
Forni, camini, stalle, casotti caldaia: Stabiliti dai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza
Canale o fosso: distanza uguale alla profondità del fosso
Alberi di alto fusto: 3,0 m
Alberi a basso fusto, inferiore a 3,0 m di altezza: 1,5 m
Viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto, con una altezza inferiore a 2,5 m: 1,0 m
condizionatori sulle pareti esterne su vedute dirette od oblique: almeno a 3 m sotto la loro soglia